Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1010 del 30 gennaio 1995

ECLI:IT:CASS:1995:1010PEN

Massima

Massima ufficiale
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 comma primo, 6 comma secondo, 7 commi terzo e quinto D.L. 16 gennaio 1995, n. 9 - sulle modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature - per violazione degli artt. 3, 9, 10, 25, 32, 41 della Costituzione. Infatti, il citato decreto legge sembra ispirato ad un principio di non ragionevolezza per quanto attiene al sistema di sanatoria introdotto per l'art. 21, primo comma, legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, e per l'ambito di applicazione, con violazione del principio di uguaglianza, per disparità di trattamento, senza valide giustificazioni riferite alla diversità delle situazioni di fatto disciplinate in tema di autorizzazione allo scarico.

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