Consiglio di Stato sentenza n. 3410 del 2010

ECLI:IT:CDS:2010:3410SENT

Massima

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L'annullamento giurisdizionale degli atti di una procedura di gara per l'affidamento di un servizio pubblico comporta l'obbligo stringente per la stazione appaltante di conformarsi alla relativa sentenza, rimuovendo previamente ed essa stessa i contratti stipulati con il precedente aggiudicatario, indipendentemente dalla mancata pronuncia sulla sorte dei medesimi contratti, in quanto l'amministrazione è tenuta a rinnovare la procedura mediante quanto meno la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte. Pertanto, il solo fatto dell'esistenza dei contratti non rende illegittimo l'atto interruttivo unilaterale iure imperii della stazione appaltante che ha caducato il rapporto consensuale in assenza di intervento del giudice ordinario, essendo tale potestà ricompresa nella giurisdizione del giudice amministrativo nell'esercizio del giudizio di ottemperanza. L'obbligo di salvaguardia dei livelli occupazionali del personale già impiegato nel precedente appalto, previsto dalla normativa contrattuale richiamata nel bando, non implica l'assorbimento in senso assoluto del personale con le rispettive qualifiche e funzioni, ma si limita a prevedere procedure volte a favorire la salvaguardia occupazionale, senza precludere alla stazione appaltante una riduzione del precedente monte ore e del numero delle guardie giurate occorrenti, purché sia assicurata la continuità in favore degli attuali addetti. Pertanto, la stazione appaltante può legittimamente modulare il servizio in termini quantitativi e qualitativi, anche al fine del contenimento della spesa pubblica, senza violare il principio del rispetto dei minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUINTA
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 7666 del 2009, proposto da:
Se.Se.Su. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Pi.Gi. e Re.Ma., con domicilio eletto presso l'avv. Pi.Gi. in Roma;
contro
Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Li.Bu., con domicilio eletto presso l'Ufficio di rappresentanza della medesima Regione Campania in Roma;
nei confronti di
Is.L. s.r.l.;
Sul ricorso numero di registro generale 8522 del 2009, proposto da:
Is.L. s.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Fe.La. e Al.Sa., con domicilio eletto presso l'avv. Fe.La. in Roma;
contro
Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Li.Bu., con domicilio eletto presso l'Ufficio di rappresentanza della medesima Regione Campania in Roma;
nei confronti di
Se.Se.Su. s.r.l.;

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