Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4543 del 6 febbraio 2002

ECLI:IT:CASS:2002:4543PEN

Massima

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La detenzione di tabacchi lavorati esteri con condizionamento privo delle prescritte avvertenze circa la nocività per la salute, già prevista come reato contravvenzionale dall'art. 46, comma 3, della legge n. 428/1990, è stata successivamente depenalizzata dall'art. 23, comma 4, della legge n. 146/1994, che ha introdotto una mera sanzione amministrativa per la commercializzazione di prodotti del tabacco recanti un condizionamento o un'etichettatura non conformi alle prescrizioni dettate dalla normativa di attuazione delle direttive comunitarie. Pertanto, la mancanza totale delle avvertenze prescritte, così come l'apposizione di avvertenze non conformi alle prescrizioni, integra una violazione amministrativa e non più un reato, essendo venuta meno la rilevanza penale della condotta. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è ormai consolidata nel senso di ritenere che l'art. 23, comma 4, della legge n. 146/1994 abbia determinato l'abrogazione implicita e complessiva del reato contravvenzionale previsto dall'art. 46, comma 3, della legge n. 428/1990, non potendosi più configurare alcuna ipotesi di reato per la mancata o difforme apposizione delle avvertenze sui prodotti del tabacco, essendo tale condotta sanzionata esclusivamente in via amministrativa.

Sentenza completa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 4.10.2000 la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza 19.9.1998 della Pretura di quella città:
a) ribadiva l'affermazione della penale responsabilità di P. A. in ordine ai reati di cui:
- agli artt. 25, 282, 292 e 296 d.P.R. 23.1.1973, n. 43 (contrabbando di Kg. 0,340 di tabacchi lavorati esteri - acc. in Catania, il 10.8.1996);
- all'art. 46, 3° comma, legge 29.12.1990, n. 428 (per avere detenuto l'anzidetto quantitativo di tabacchi lavorati esteri con condizionamento privo delle prescritte avvertenze circa la nocività per la salute)
b) e -accogliendo la concorde richiesta delle parti, formulata ex art. 599, 4° comma, c.p.p., previa rinunzia dell'appellante agli altri motivi di gravame- unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. determinava la pena complessiva, condizionalmente sospesa, in giorni otto di arresto e L. 200.000 di ammenda.
Avverso tale s…

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