Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2863 del 21 gennaio 2003

ECLI:IT:CASS:2003:2863PEN

Massima

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Il giudice di legittimità, nel valutare la motivazione di un provvedimento cautelare, non può sostituire la propria valutazione delle risultanze probatorie a quella del giudice di merito, essendo precluso il riesame nel merito delle stesse. Tuttavia, la motivazione del provvedimento cautelare deve essere logica, esauriente e coerente con l'analisi delle prove acquisite, senza che il giudice possa fondare le esigenze cautelari su meri sospetti o valutazioni generiche sulla pericolosità sociale dell'indagato. In particolare, la motivazione relativa alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza deve conformarsi ai requisiti di cui all'art. 292 c.p.p., essendo sufficiente l'accertamento di una qualificata probabilità di colpevolezza, senza necessità di una dimostrazione della responsabilità penale. Allo stesso modo, la motivazione sulle esigenze cautelari deve individuare in modo specifico e concreto i presupposti per l'applicazione della misura, senza poter fare riferimento a mere valutazioni di carattere generale sulla personalità dell'indagato. Pertanto, il giudice di legittimità, nel sindacare la motivazione del provvedimento cautelare, deve verificare che il processo logico-argomentativo seguito dal giudice di merito sia coerente e privo di vizi di illogicità manifesta, senza poter sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.

Sentenza completa

Atteso che con l'ordinanza sopra menzionata veniva confermata quella del Gip con cui veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente, accusato di appartenere ad un'associazione criminosa dedita al traffico di stupefacenti (reato di cui all'art. 74 l. stup.), facente capo a C. F., il quale per immettere la droga (ottenuta da alcuni fornitori stabili, tra cui lo zio C. R. e T. V.) sul mercato siciliano utilizzava vari associati, quali nell'area di Francofonte Z. C. e C. G.; rilevato che il ricorrente denuncia la manifesta illogicità della motivazione con riferimento tanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto alle esigenze cautelari: si tratta solo di alcune telefonate, di contenuto equivoco da cui non si desume necessariamente la partecipazione alla organizzazione malavitosa piuttosto che ad un singolo episodio di cessione, qualificabile alla stregua dell'art. 73 l. stup., e che comunque non …

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