Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6993 del 14 luglio 1993

ECLI:IT:CASS:1993:6993PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di misure di prevenzione della sorveglianza speciale, le ipotesi di reato di cui ai primi due commi dell'art. 9 legge 28 dicembre 1956, n. 1423, pur costituendo autonome figure giuridiche di reato, hanno rispetto al contenuto, una parte comune costituita dalla imposizione, nei confronti del soggetto sottoposto a misura di prevenzione di una serie di obblighi enunciati tra le prescrizioni che il medesimo e` tenuto ad osservare e che definiscono lo speciale "status" del sorvegliato speciale. Quando alle prescrizioni e` aggiunto nei casi di pericolosita` qualificata del soggetto, anche l'obbligo o il divieto di soggiorno, questo, sotto il profilo contenutistico, costituisce l'elemento specializzante, la cui violazione integra l'ipotesi delittuosa del secondo comma dell'art. 9 citato, mentre la violazione degli altri obblighi che definiscono lo "status" del sorvegliato speciale, sono sanzionate dal primo comma di tale articolo, quale che sia stato il tipo di misura di prevenzione (semplice o qualificata) in concreto imposta.    conforme: Sen 26/02/1991 2668 sez 1 Pen

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