Cassazione penale Sez. V sentenza n. 20495 del 9 maggio 2018

ECLI:IT:CASS:2018:20495PEN

Massima

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Il giudice di legittimità, nel procedimento di prevenzione, può censurare la motivazione del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione solo per violazione di legge, come la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, ossia la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, oppure quella caratterizzata da argomentazioni talmente scoordinate e carenti da far risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura. È esclusa, invece, la possibilità di sindacare il merito delle valutazioni operate dal giudice di merito. Inoltre, ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011, art. 13, quando è applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata, durante la sua esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale, della quale cessano gli effetti, sicché il giudice di merito è tenuto a motivare adeguatamente in ordine alla mancata sospensione della sorveglianza speciale, nonostante la richiesta formulata nell'atto di appello. Pertanto, il giudice di legittimità, nel procedimento di prevenzione, deve verificare la sussistenza di tali vizi di legittimità, senza poter sindacare il merito delle valutazioni operate dal giudice di merito, e deve altresì accertare se il giudice di merito abbia correttamente applicato la disciplina sulla compatibilità tra misure di prevenzione e misure di sicurezza.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO ((omissis)) - Presidente

Dott. ZAZA Carlo - Consigliere

Dott. DE GREGORIO Eduard - rel. Consigliere

Dott. TUDINO A. - Consigliere

Dott. BORRELLI Paola - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso il decreto del 04/05/2017 della CORTE APPELLO di BARI;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Sost. Procuratore generale Dr. ((omissis)), che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 30 maggio 2017, la Corte di appello di Bari rigettava l'appello proposto nell'interesse di (OMISSIS) con il quale si chiedeva la riforma del decreto emesso dal Tribunale dell…

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