Cassazione penale Sez. II sentenza n. 43419 del 12 novembre 2003

ECLI:IT:CASS:2003:43419PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di valutazione dei gravi indizi necessari per l'adozione di una misura cautelare personale, la chiamata di correo e la dichiarazione accusatoria dell'imputato di reato connesso o collegato possono essere sufficienti, ove risultino soggettivamente ed oggettivamente attendibili, e prospettino la sussistenza del reato e la responsabilità dell'accusato in termini di qualificata probabilità, a legittimare il provvedimento restrittivo, anche quando facciano difetto i riscontri c.d. "individualizzanti", posto che gli elementi a sostegno della loro attendibilità possono concernere le dichiarazioni nel loro complesso ed il giudice, nella prospettiva di valutazione tipica della sede cautelare, può pervenire alla valutazione di adeguatezza anche considerando riscontri concernenti altre dichiarazioni rese nello stesso contesto, o elementi concernenti la dimensione obiettiva del fatto o altrimenti al persona dell'accusato.

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