Tribunale Amministrativo Regionale Calabria - Catanzaro sentenza n. 1028 del 2011

ECLI:IT:TARCZ:2011:1028SENT

Massima

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Il beneficiario di un finanziamento o di una sovvenzione pubblica vanta nei confronti dell'Amministrazione una posizione giuridica complessa, comprendente sia un interesse legittimo rispetto al potere dell'Amministrazione di annullare o revocare i relativi provvedimenti, sia un diritto soggettivo relativo alla concreta erogazione delle somme dovute e alla conservazione degli importi già riscossi. Di conseguenza, le controversie relative all'esecuzione del rapporto, come quelle inerenti alla revoca del finanziamento per presunto inadempimento del beneficiario, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello amministrativo. La revoca di un contributo pubblico concesso in via autoritaria all'esito di un procedimento amministrativo, fondata su un presunto inadempimento del beneficiario agli obblighi imposti dalla legge, non attiene ai presupposti per la concessione del beneficio, ma alla fase esecutiva del rapporto. Pertanto, la relativa controversia, avente ad oggetto la pretesa del beneficiario di ottenere l'erogazione delle somme dovute o di contestare il provvedimento di revoca, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello amministrativo, il quale è competente solo per le questioni inerenti alla legittimità del provvedimento di concessione o di revoca del contributo. Il giudice amministrativo, investito di una controversia relativa alla revoca di un contributo pubblico per presunto inadempimento del beneficiario, deve dichiarare il difetto di giurisdizione e indicare il giudice ordinario quale giudice munito di competenza a conoscere della vicenda, trattandosi di una controversia avente ad oggetto diritti soggettivi del privato. Le parti sono autorizzate a ritirare il proprio fascicolo per la riproposizione del giudizio innanzi al giudice ordinario.

Sentenza completa

N. 00108/2007
REG.RIC.

N. 01028/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00108/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 108 del 2007, proposto da:
((omissis)), nella qualità di titolare della ditta M.P. Ceramica di ((omissis)), rappresentato e difeso dall’Avv. ((omissis)), con domicilio presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, Via G. ((omissis));

nei confronti di

Centrobanca S.p.A. Milano, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

del decreto ministeriale m. n. B2/RC/9/151763 in data 29 settembre 2006, con cui è st…

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