Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9972 del 17 ottobre 1992
ECLI:IT:CASS:1992:9972PEN
Massima
Massima ufficiale
L'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, postula da parte dell'imputato una collaborazione alle indagini tale da concretare un efficace e determinante contributo alla neutralizzazione per il futuro delle conseguenze dell'attività criminosa, cioè dell'offesa agli interessi concernenti la salute umana e la sana convivenza civile tutelati dalla normativa sugli stupefacenti.
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