Cassazione penale Sez. II sentenza n. 12366 del 4 dicembre 1987
ECLI:IT:CASS:1987:12366PEN
Massima
Massima ufficiale
Il mandato di cattura, come titolo di legittimazione della detenzione dell'imputato, è soggetto, ai sensi dell'art. 263 bis cod. proc. pen., a riesame o impugnazione la cui mancata proposizione, nei termini e nelle forme tassativamente previste, preclude il controllo dei requisiti formali e procedurali dei provvedimenti indicati dall'art. 264 cod. proc. PEN.. i relativi vizi infatti, a differenza delle invalidità previste dal successivo art. 265 cod. proc. pen. che producono nullità assoluta rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, non possono essere fatti valere dagli interessati, né rilevati dal giudice, oltre il termine e al di fuori della prescritta procedura di riesame o di impugnazione.
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