Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8379 del 20 giugno 2000

ECLI:IT:CASS:2000:8379CIV

Massima

Massima ufficiale
Ai sensi dell'articolo 43 L. fall. la perdita della legittimazione processuale del fallito coincide con l'ambito dello spossessamento fallimentare; poiché i rapporti relativi alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento trattandosi di beni che, pur appartenendo al fallito, rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori, permane rispetto ad essi la legittimazione del debitore; sussiste pertanto la legittimazione processuale del fallito nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria fallimentare del fondo patrimoniale.

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