Consiglio di Stato sentenza n. 572 del 2017

ECLI:IT:CDS:2017:572SENT

Massima

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La proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori edilizi prevista dall'art. 30, comma 3, del d.l. n. 69/2013 non può essere concessa qualora il titolo abilitativo risulti in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati, a prescindere dal fatto che i lavori siano già iniziati o meno. Tale disposizione, di carattere eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria, deve essere interpretata in modo rigoroso senza possibilità di bilanciamento degli interessi in gioco, spettando esclusivamente al legislatore individuare il punto di equilibrio tra l'esigenza di rilancio economico e quella di conformità agli strumenti urbanistici sopravvenuti. Pertanto, il contrasto con il nuovo piano urbanistico preclude la proroga sia del termine di inizio che di quello di ultimazione dei lavori, non essendo possibile una interpretazione che limiti tale preclusione al solo termine di inizio. Inoltre, l'impugnazione del nuovo piano urbanistico è tempestiva quando proposta dal titolare di un titolo edilizio valido ed efficace al momento della sua approvazione, in quanto solo con la scadenza di tale titolo sorge in capo al privato un interesse concreto ed attuale a contestare le nuove previsioni urbanistiche che incidono sulla sua situazione giuridica. I termini procedimentali previsti per l'approvazione del piano urbanistico hanno carattere ordinatorio e non perentorio, sicché il loro mancato rispetto non determina l'inefficacia degli atti adottati, salvo che non sia dimostrato un radicale stravolgimento delle scelte pianificatorie rispetto al precedente strumento urbanistico. Infine, la disciplina della proroga dei titoli edilizi si applica in modo uniforme sia ai permessi di costruire che alle denunce di inizio attività (d.i.a.), non essendo possibile operare distinzioni tra le due tipologie di titoli in assenza di una espressa previsione normativa.

Sentenza completa

Pubblicato il 10/02/2017

N. 00572/2017REG.PROV.COLL.

N. 10389/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10389 del 2015, proposto dal Fallimento Binda 4 s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso il primo difensore in Roma, via Cosseria, 5;

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Roma, ((omissis)), 3;
Città Metropolitana di Milano, già Provincia di Milano, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenz…

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