Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 26318 del 24 giugno 2009

ECLI:IT:CASS:2009:26318PEN

Massima

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Il termine di centottanta giorni per la presentazione del ricorso per cassazione, previsto dall'articolo 625-bis del codice di procedura penale, è perentorio e la sua inosservanza comporta l'inammissibilità del ricorso, senza possibilità di rimessione in termini, salvo le ipotesi di sospensione feriale. Il giudice di legittimità, accertata la tardività del ricorso, è tenuto a dichiararne l'inammissibilità e a condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale. Tale principio si fonda sulla necessità di assicurare la ragionevole durata del processo e la certezza dei tempi processuali, garantendo l'effettività della tutela giurisdizionale e il rispetto del principio del contraddittorio. L'inosservanza del termine perentorio per l'impugnazione, infatti, pregiudica irrimediabilmente il diritto di difesa della controparte, impedendole di far valere le proprie ragioni e di ottenere una pronuncia definitiva in tempi ragionevoli. Pertanto, il giudice di legittimità, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso tardivo, svolge un ruolo di garanzia dell'ordinato e corretto svolgimento del processo, sanzionando il comportamento del ricorrente che non ha rispettato i termini processuali stabiliti dalla legge.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AGRO' Antonio - Presidente

Dott. GRAMENDOLA ((omissis)) - Consigliere

Dott. LANZA Luigi - Consigliere

Dott. FAZIO ((omissis)) - Consigliere

Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) FO. MA. N. IL (OMESSO);

avverso SENTENZA del 14/05/2008 della SECONDA SEZ. CORTE CASSAZIONE di ROMA;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAMENDOLA ((omissis))lo.

Osserva in:

FATTO E DIRITTO

Fo. Ma. ricorre personalmente per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di cassazione - Sezione 2 - ha rigettato il ricorso contro la sentenza della Corte…

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