Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1937 del 23 febbraio 1982

ECLI:IT:CASS:1982:1937PEN

Massima

Massima ufficiale
Quando più cause estintive del reato intervengono in tempi diversi, quella successiva fa cessare i soli effetti penali non ancora estinti in conseguenza della causa antecedente, ma non già anche gli effetti civili.Questi, infatti, non sono indicati nella formulazione del terzo comma dell'articolo 183 cod. pen. e, quindi, non sono compresi nella disciplina ivi prevista, mentre, a determinati effetti (prescrizione), sono espressamente previsti nel terzo comma dell'articolo 2947 cod. CIV.. ne deriva che, in caso di dichiarazione di estinzione del reato per amnistia, il giudice penale della impugnazione è tenuto a pronunziarsi, ai sensi dell'. 12 legge 3 agosto 1978 n.. 405, sulle disposizioni civili della sentenza sottoposta al suo esame senza che la prescrizione maturatasi successivamente alla data del decreto di amnistia possa travolgere gli effetti civili derivanti dal reato.

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