Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1303 del 16 luglio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:1303PEN

Massima

Massima ufficiale
Non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma cod. proc. pen., nella parte in cui, anche a seguito della nuova formulazione operata dall'art. 6 della legge 12 agosto 1982 n. 532 e ulteriormente operata dall'art. 18 della legge 28 luglio 1984 n. 398, non riconosce all'imputato, come invece prevede per il pubblico ministero, il diritto di proporre appello avverso l'ordinanza del giudice istruttore, che rigetti l'istanza di revoca del mandato di cattura.

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