Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3591 del 18 agosto 1994

ECLI:IT:CASS:1994:3591PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di misure cautelari personali l'interpretazione delle norme di cui all'art. 273 cod. proc. pen. deve attuarsi in armonia con il principio di innocenza enunciato dall'art. 27 Cost. ed in coerenza con la prescrizione di cui all'art. 13 comma 1 Cost., secondo la quale la libertà personale è di regola inviolabile; ne segue che, sulla base di una interpretazione costituzionalmente corretta, la sola chiamata di correo non è idonea, se priva di riscontri esterni specifici rispetto a un fatto-reato determinato come addebitato all'indagato, a concretizzare i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 cod. proc. pen. per disporre l'applicazione, a fini cautelari, di misura personale, sì da risultare idonei a superare la presunzione di non colpevolezza costituzionalmente garantita.

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