Cassazione penale Sez. I sentenza n. 827 del 6 aprile 1993

ECLI:IT:CASS:1993:827PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di revoca di benefici concessi ai condannati per taluni reati che non si trovino nella condizione per l`applicazione dell`art. 58 ter ord.  pen., prevista dall`art. 15 comma secondo decreto legislativo n. 306 del 1992, conv. nella legge n. 356 del 1992, e` manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale di detta norma, in relazione agli artt. 25, comma primo e secondo, 101, 109 e 111, comma primo, Cost.  sollevata sul rilievo che essa, essendo imperniata su una mera segnalazione dell`autorita` di polizia, violerebbe il principio costituzionale del diritto alla difesa e quello dell`irretroattivita` della legge penale, ed eliminerebbe altresi` la funzione giurisdizionale della magistratura sacrificandola alla totale discrezionalita` dell`autorita` di polizia. Invero l`applicazione della norma in questione - che, peraltro, ha natura processuale -alle misure alternative in corso e` funzionale alle esigenze sottese alle norme stesse, mentre il giudizio ultimo circa l`esistenza di attivita` collaborative in caso di elementi contrastanti rimane commesso al Tribunale di sorveglianza competente.

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