Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13649 del 22 luglio 2004

ECLI:IT:CASS:2004:13649CIV

Massima

Massima ufficiale
Il principio della riserva di legge fissato nella materia delle sanzioni amministrative dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, impedisce che l'illecito amministrativo e la relativa sanzione siano introdotti direttamente da fonti normative secondarie, ma non esclude, tuttavia, che i precetti della legge, sufficientemente individuati, siano eterointegrati da norme regolamentari, in virtù della particolare tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare: tale principio trova applicazione anche in riferimento alle sanzioni previste dalle leggi regionali, atteso che al legislatore regionale, nelle materie di propria competenza, spetta definire e sanzionare gli illeciti amministrativi, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge statale (cfr, in proposito, Corte cost. n. 350 del 1991, n. 28 del 1996 e n. 115 del 1995).

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