Cassazione penale Sez. I sentenza n. 14785 del 3 aprile 2018

ECLI:IT:CASS:2018:14785PEN

Massima

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Il legittimo impedimento del difensore per ragioni di salute, adeguatamente provato nella sua serieta' e tempestivamente comunicato, costituisce causa di rinvio dell'udienza in camera di consiglio fissata ai sensi dell'articolo 666, comma 3, richiamato dall'articolo 678 c.p.p., comma 1, nel procedimento di sorveglianza. Tale principio, affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, si fonda sulla necessità di garantire il diritto di difesa e le garanzie fondamentali del condannato, evitando che la sua scelta di farsi assistere da un difensore di fiducia possa essere vanificata da un evento imprevisto e imprevedibile che impedisca la partecipazione del difensore all'udienza. Il rinvio dell'udienza per il legittimo impedimento del difensore, debitamente documentato e comunicato, non comporta l'obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina, in quanto la presenza del difensore è prevista come necessaria nel procedimento di sorveglianza. Tale principio, correlato alla disciplina generale del procedimento camerale di cui all'articolo 127 c.p.p., è estensibile al giudizio di esecuzione, attesa la medesima disciplina procedimentale applicabile a entrambi i giudizi. L'inosservanza di tale principio determina la nullità radicale dell'udienza e dell'ordinanza emessa in violazione del diritto di difesa, con conseguente annullamento e rinvio per nuovo giudizio.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefani - Presidente

Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 12/10/2016 del Tribunale di sorveglianza di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere ((omissis));
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha chiesto pronunciarsi l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Ancona per…

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