Tribunale Amministrativo Regionale Calabria - Catanzaro sentenza n. 191 del 2014

ECLI:IT:TARCZ:2014:191SENT

Massima

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Il mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, in violazione degli artt. 7 della legge n. 241 del 1990 e 11 e 16 del D.P.R. n. 327 del 2001, comporta l'illegittimità dell'intera procedura espropriativa, in quanto tale omissione impedisce l'effettiva partecipazione del privato al procedimento e la comparazione dei contrapposti interessi pubblici e privati. L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento sussiste anche in caso di adozione di una variante urbanistica finalizzata alla realizzazione di un'opera pubblica, dovendo il proprietario essere messo in condizione di formulare osservazioni prima dell'approvazione del progetto definitivo e della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. L'omissione della comunicazione di avvio del procedimento non può essere sanata dalla mera conoscenza da parte del proprietario dell'esistenza del procedimento espropriativo, essendo necessaria una precisa conoscenza dell'andamento del procedimento e del suo oggetto per escludere la rilevanza di tale omissione. Pertanto, l'annullamento degli atti impugnati consegue necessariamente all'accertamento della violazione delle regole sulla partecipazione, senza necessità di esaminare le ulteriori censure relative al merito dell'azione amministrativa.

Sentenza completa

N. 00568/2004
REG.RIC.

N. 00191/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00568/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 568 del 2004, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dagli avv. ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso l’avv. ((omissis)) in Lamezia Terme, via XX Settembre, 57;

contro

Comune di Tropea, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso l’avv. ((omissis)) in Catanzaro, via Bausan, 20; Regione Calabria, Amministrazione Provinciale di ((omissis)).

per l'annullamento dei provvedimenti indicati nella comunicazione di avvio del procedimento n. 1214 del 23 gennaio 2004, le determinazioni dirigenziali nn. 116 del 19/5/2005 e 161 del …

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