Cassazione penale Sez. I sentenza n. 420 del 2 maggio 1984
ECLI:IT:CASS:1984:420PEN
Massima
Massima ufficiale
L'istituto della revisione, e in particolare l'ipotesi di cui al n.. 3 dell'art.. 554 cod. proc. pen. concernente i nuovi elementi di prova sopravvenuti o scoperti dopo la condanna, non attiene al caso di errore commesso dal giudice, rilevabile attraverso specifica censura in sede di impugnazione.
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