Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3220 del 11 gennaio 1994

ECLI:IT:CASS:1994:3220PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini di una affermazione di responsabilita` in termini di mera, sia pure qualificata, probabilita`, presupposto per l`applicazione di una misura cautelare personale, non e` applicabile il disposto dell`art. 195, commi primo e terzo, cod. proc. pen.. Gli indizi di cui all`art. 273 cod. proc.  pen., infatti, proprio perche` tali, possono essere costituiti anche da elementi insuscettibili per loro natura di assumere dignita` di prova e quindi anche dalle dichiarazioni "de relato" alla sola condizione che detti elementi siano obiettivamente idonei a dimostrare, nell`ambito della fase processuale, alta probabilita` di colpevolezza a carico del sottoposto alle indagini.    da vedere: Sen 21/12/1993 4403 sez 1 Pen Sen 03/12/1993 4843 sez 1 Pen Sen 12/06/1991 2318 sez 1 Pen

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