Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7231 del 24 giugno 1992

ECLI:IT:CASS:1992:7231PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini del riconoscimento dell'attenuante speciale di cui al quinto comma dell'art. 73 T.U. sugli stupefacenti, non puo` mai essere qualificato "lieve" il fatto di chi detenga un quantitativo di sostanza stupefacente tale che, secondo la precedente giurisprudenza, avrebbe postulato l'applicazione dell'art. 71 e non dell'art. 72 della legge n. 685 del 1975. Inoltre ulteriore grave ostacolo all'applicazione di detta attenuante e` costituito dall'eventuale destinazione allo spaccio della droga detenuta. (Nella specie, relativa alla detenzione, per fini di spaccio, di ventidue dosi giornaliere di eroina, la Cassazione ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto sussistere l'attenuante suddetta). (V.Sent. n. 333, 11 luglio 1991, Corte Cost.) (V. Sez. VI, n. 577, 22 aprile 1992, Bolognini).   da vedere: Sen 12/09/1991 9148 sez U Pen

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