Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2564 del 21 giugno 1991

ECLI:IT:CASS:1991:2564PEN

Massima

Massima ufficiale
La richiesta di riesame del provvedimento di sequestro deve essere presentata nella cancelleria del tribunale del riesame e non in quella della pretura del luogo ove si trova l`interessato. Il richiamo alle disposizioni generali in materia di impugnazioni, fatto dall`art. 324 comma secondo cod.proc.pen., attiene soltanto alle forme di presentazione della richiesta di riesame e non anche all`ufficio nel quale la stessa deve essere presentata. L`obbligo di presentazione della richiesta di riesame nella cancelleria del giudice che deve decidere su di essa, da un lato risponde a esigenze di semplificazione e di speditezza del relativo procedimento, dall`altro non menoma i diritti della difesa, potendo la richiesta essere proposta anche con telegramma o con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla suddetta cancelleria.

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