Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 9312 del 2004

ECLI:IT:TARLAZ:2004:9312SENT

Massima

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Il diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è subordinato al requisito di risiedere in una struttura alloggiativa privata convenzionata con l'amministrazione comunale, non essendo sufficiente il mero godimento di un contributo per l'assistenza alloggiativa erogato dal comune. L'amministrazione comunale, nel disciplinare i criteri di assegnazione degli alloggi pubblici, può legittimamente prevedere il requisito della residenza in strutture alloggiative private convenzionate, in quanto tale condizione è volta a garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche destinate all'edilizia residenziale sociale e a indirizzare l'intervento pubblico verso i nuclei familiari effettivamente privi di un'adeguata sistemazione abitativa. Il principio di legalità e di buon andamento della pubblica amministrazione impongono il rispetto di tali requisiti, non essendo sufficiente il mero godimento di un contributo per l'assistenza alloggiativa ai fini dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. L'amministrazione, pertanto, è legittimata a dichiarare inammissibile la domanda di assegnazione presentata da chi non risieda in una struttura alloggiativa privata convenzionata, in quanto tale condizione è espressamente prevista dalla normativa comunale che disciplina i criteri di assegnazione degli alloggi pubblici.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOAnno 2003IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIOAnno 2002 -SEZIONE II -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso n.9610 del 2002 proposto da ((omissis)) rappresentato e difeso dall’avv. ((omissis)) presso il cui studio in Roma, Via Barberini n.67, è elettivamente domiciliato; CONTROil comune di Roma, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. ((omissis)) ed elettivamente domiciliato presso la sede dell’Avvocatura Comunale in Via del Tempio di Giove n.21; per l’annullamento:a) del provvedimento n.32014 del 23 maggio 2002, notificato all’interessato in data 30 maggio 2002, con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica;b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. Visto il ricorso con la relativa documentazione;Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione;Viste le memorie prodotte dal…

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