Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8889 del 4 giugno 2003

ECLI:IT:CASS:2003:8889CIV

Massima

Massima ufficiale
In ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di Cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logiche - giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur eventualmente non specificamente esaminate in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe infatti a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di Cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità.

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