Cassazione penale Sez. II sentenza n. 239 del 20 maggio 1991

ECLI:IT:CASS:1991:239PEN

Massima

Massima ufficiale
L`appello proposto dal Pubblico Ministero ai sensi dell`art. 310 cod. proc. pen. non vincola al devoluto il Tribunale cosiddetto della liberta`, al quale - in materia di misure cautelari personali - deve riconoscersi una cognizione non limitata, in relazione al generale principio enunciato dall`art. 299, commi primo e terzo cod. proc. pen., per il quale anche di ufficio il giudice deve disporre la revoca o la sostituzione delle misure coercitive o interdittive quando risultino mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilita` ovvero le esigenze cautelari.

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