Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 38940 del 14 ottobre 2003

ECLI:IT:CASS:2003:38940PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di misure di prevenzione contro appartenenti ad associazioni mafiose, nessuna violazione di legge può essere configurata per un provvedimento di sequestro di beni dei quali si prospetti la confisca, quando questo sia stato adottato dal tribunale, in occasione dell'udienza fissata per la trattazione del procedimento, nonostante l'omessa notifica dell'avviso all'interessato. Per un verso, infatti, il quarto comma dell'art. 2 bis della l. 31 maggio 1965, n. 575, consente al presidente del tribunale di deliberare il sequestro sul solo presupposto della richiesta di misura di prevenzione avanzata dal procuratore della Repubblica, e nessun vizio può derivare (dato il miglior livello di garanzia assicurato) dalla natura collegiale invece che monocratica dell'organo in concreto deliberante. Per altro verso, il secondo comma dell'art. 2 ter della legge citata consente che il tribunale provveda al sequestro una volta "iniziato il procedimento", e tale condizione sussiste quando una proposta sia stata presentata ed un'udienza sia stata fissata, anche se la celebrazione di questa debba slittare per la mancata integrazione del contraddittorio.

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