Cassazione penale Sez. III sentenza n. 30278 del 3 agosto 2021

ECLI:IT:CASS:2021:30278PEN

Massima

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La Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1. In tema di stupefacenti, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal D.L. n. 36/2014, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile, fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258/2012. Pertanto, con riferimento alle droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi. 2. L'aggravante dell'essere stato il fatto commesso da persona armata, di cui all'art. 80, lett. d), D.P.R. n. 309/1990, presuppone il solo rapporto di coincidenza temporale e di luogo tra la detenzione della droga e quella dell'arma in capo alla stessa persona, non essendo richiesta anche una contestualità causale alla realizzazione della condotta di detenzione dello stupefacente. Tale aggravante concorre con l'aggravante teleologica di cui all'art. 61, n. 2, c.p., in quanto diverso è il bene giuridico tutelato dalle due norme. 3. Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente. 4. Nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARINI Luigi - Presidente

Dott. ACETO Aldo - Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe - Consigliere

Dott. SESSA Gennaro - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 12/02/2020 della Corte di appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. ((omissis));
letta la requisitoria redatta, ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, convertito in L. n. 176 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ((omissis)), che ha chiesto che sia dichiarata l'ina…

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