Cassazione penale Sez. III sentenza n. 46788 del 19 dicembre 2011

ECLI:IT:CASS:2011:46788PEN

Massima

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Il provvedimento di prevenzione di cui all'art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989, rientrando tra le forme di restrizione della libertà personale, è soggetto alle garanzie previste dall'art. 13 della Costituzione, per cui può essere imposto solo con atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Nei casi eccezionali di necessità e urgenza, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. Il destinatario del provvedimento deve avere una piena e previa conoscenza dei diritti di difesa di cui può fruire, con la possibilità di presentare memorie e deduzioni ed esaminare la documentazione che giustifica l'adozione della misura. Pertanto, il giudice, chiamato a convalidare il provvedimento, deve verificare preliminarmente il rispetto dei diritti di difesa del destinatario, non potendo adottare il provvedimento di convalida prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza, termine entro il quale il pubblico ministero può richiedere la convalida e l'interessato può presentare memorie o deduzioni. L'inosservanza di tale termine comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di convalida e la cessazione di efficacia del provvedimento limitatamente all'ordine di presentazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Ciro - Presidente

Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

Dott. SARNO Giulio - Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) Ga. Fa. , nato il (OMESSO);

avverso l'ordinanza del 26.10.2010 del GIP Tribunale di Latina;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ((omissis));

lette le conclusioni del P.G., Dr. ((omissis)), che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso.

OSSERVA

1) Il Questore di Latina, con provvedimento in data 18.10.2010, notificato il 25.10.2010, vietava a Ga. Fa. di accedere per anni t…

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