Cassazione penale Sez. V sentenza n. 20479 del 24 maggio 2002

ECLI:IT:CASS:2002:20479PEN

Massima

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Il reato di diffamazione a mezzo stampa non sussiste quando la lettera contenente le espressioni ritenute offensive è stata inviata al direttore di un giornale senza l'espressa indicazione di procedere alla sua pubblicazione, in quanto in tal caso la comunicazione con più persone, requisito essenziale del delitto di cui all'art. 595 c.p., non può dirsi voluta dall'agente, neppure sotto il profilo del dolo eventuale. Il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione è che, affinché si configuri il reato di diffamazione a mezzo stampa, è necessario che l'autore delle espressioni ritenute offensive abbia voluto, anche solo in via eventuale, la loro divulgazione attraverso la pubblicazione su un organo di stampa. Pertanto, quando la lettera contenente le espressioni ritenute offensive è stata inviata al direttore di un giornale senza l'espressa indicazione di procedere alla sua pubblicazione, non può dirsi sussistente il requisito della "comunicazione con più persone" che costituisce elemento essenziale del delitto di cui all'art. 595 c.p. In tal caso, infatti, la volontà dell'agente di diffondere le espressioni offensive non può ritenersi provata neppure a titolo di dolo eventuale. La massima riflette il principio giurisprudenziale secondo cui, per la configurazione del reato di diffamazione a mezzo stampa, è necessario che l'autore delle espressioni ritenute offensive abbia voluto, anche solo in via eventuale, la loro divulgazione attraverso la pubblicazione su un organo di stampa. Pertanto, quando la lettera contenente le espressioni ritenute offensive è stata inviata al direttore di un giornale senza l'espressa indicazione di procedere alla sua pubblicazione, non può dirsi sussistente il requisito della "comunicazione con più persone" che costituisce elemento essenziale del delitto di cui all'art. 595 c.p. In tal caso, infatti, la volontà dell'agente di diffondere le espressioni offensive non può ritenersi provata neppure a titolo di dolo eventuale.

Sentenza completa

FATTO
Con sentenza in data 10.5.2000, il tribunale di Perugia, dichiarava R. T. O., responsabile del delitto di cui agli artt. 595.1.2.3 c.p. e 13 legge nn. 47/48, per avere, in una missiva inviata alla redazione del giornale "Il Corriere di Rieti", testualmente riportato nel contesto di un articolo dal titolo "Girgenti abbandonata: Gli abitanti dicono basta", offesa la reputazione di N. F., attribuendogli -con specifico riferimento alla sua qualità di consigliere comunale di Pescorocchiano- il fatto di rappresentare in sede di consiglio, normalmente interessi personali.
L'imputato, con le circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, veniva condannato alla pena della multa di L. 300.000. Spese. Non menzione. Risarcimento dei danni. Provvisionale di 5.000.000 di lire. Rimborso delle spese di costituzione della parte civile.
Ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l'imputato deducendo mancanza…

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