Tribunale Amministrativo Regionale Basilicata - Potenza sentenza n. 250 del 2017

ECLI:IT:TARBAS:2017:250SENT

Massima

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L'ingiunzione di demolizione costituisce la prima ed obbligatoria fase del procedimento repressivo degli abusi edilizi, in quanto la sanzione demolitoria ha natura di diffida e presuppone solo un giudizio di tipo analitico-ricognitivo dell'abuso commesso, mentre l'accertamento dell'impossibilità di esecuzione della demolizione senza pregiudizio della restante parte dell'immobile non abusiva e la conseguente sostituzione della sanzione demolitoria con l'irrogazione della sanzione pecuniaria del doppio dell'aumento di valore dell'immobile, viene effettuato soltanto in un secondo momento, quando il soggetto privato non ha ottemperato spontaneamente alla demolizione e l'organo competente emana l'ordine di esecuzione in danno. Pertanto, il provvedimento di ingiunzione di demolizione non necessita di una particolare motivazione in ordine all'impossibilità di esecuzione della demolizione senza pregiudizio della restante parte dell'immobile non abusiva e alla conseguente sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria, atteso che tale valutazione deve essere effettuata soltanto nella successiva fase esecutiva. Inoltre, il lungo tempo trascorso dalla commissione dell'abuso edilizio non assume alcun rilievo, in quanto l'abuso edilizio ha natura di illecito permanente e, quindi, il provvedimento sanzionatorio interviene sempre su una situazione antigiuridica attuale, senza che sia necessaria una particolare motivazione in ordine al contrapposto interesse privato. Infine, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano un aumento della volumetria o la modifica dei prospetti, per i quali è previsto l'obbligo del permesso di costruire, possono essere eseguiti, in alternativa al permesso di costruire, con DIA (ora SCIA) soltanto se specificamente previsti dalla normativa urbanistica comunale.

Sentenza completa

Pubblicato il 22/03/2017

N. 00250/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00278/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 278 del 2006, proposto da:
((omissis)) e ((omissis)), rappresentati e difesi dagli avv.ti ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto in Potenza Via Maratea n. 8;

contro

Comune di Potenza, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto in ((omissis)) della Mobilità presso la sede dell’Ufficio Legale dell’Ente;

per l'annullamento

dell’ingiunzione di demolizione prot. n. 11925 dell’8.3.2006, notificata il 9.3.2006;

Visto il ricorso introduttivo ed i relativi allegati;

Visto l’atto di moti…

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