Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1025 del 3 febbraio 1993

ECLI:IT:CASS:1993:1025PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini della configurabilità della partecipazione ad associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen., mentre può ben ammettersi il mero concorso esterno all'attività dell'associazione (quello dei concorrenti nei singoli reati - fine), e perfino all'esistenza ed operatività dell'associazione (come l'attività dei fiancheggiatori, favoreggiatori e simili), invece la permanente disponibilità all'azione delittuosa programmata, nello svolgimento del ruolo specifico e della consapevolezza della analoga disponibilità di altri, diretta a realizzare i fini desiderati, si risolve non semplicemente nella cooperazione all'attuazione del programma dell'associazione ma in vero e proprio impegno associativo. Ciò fa necessariamente ritenere i soggetti già impegnati come organici dell'associazione stessa.

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.