Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6613 del 22 maggio 1987

ECLI:IT:CASS:1987:6613PEN

Massima

Massima ufficiale
Tra il delitto di banda armata e il reato continuato sussiste una incompatibilita` concettuale sulla unificazione, in ragione del medesimo disegno criminoso fra il reatobase e i reatifine, a cagione della astrattezza e indeterminatezza del programma della banda, di contro alla concretezza e determinatezza dei reati costituenti il suo fine specifico.  Tuttavia, qualora al momento della costituzione della banda armata siano stati gia` programmati in concreto determinati delitti strumentali alla sua stessa costituzione come il procacciamento delle armi, la commissione di rapine per l`autofinanziamento, tale incompatibilita` non sussiste con l`effetto che gli imputati dell`uno e degli altri reati, in questo caso, rispondono secondo le regole generali sul concorso di persone nel reato e sull`unicita` dell`azione concorsuale ex artt. 110 e 81 cpv. c.p..

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