Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 47005 del 12 ottobre 2017

ECLI:IT:CASS:2017:47005PEN

Massima

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Il giudice di legittimità, investito di un ricorso per cassazione inammissibile, non può rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso. L'inammissibilità dell'impugnazione preclude la possibilità di valutare eventuali cause di non punibilità, come la prescrizione, in quanto l'articolo 129 c.p.p. non attribuisce al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole relative ai diversi segmenti del processo. La presentazione di un ricorso invalido comporta l'inammissibilità dello stesso e osta a un valido avvio della corrispondente fase processuale: non investito il giudice non può rilevare cause di non punibilità, come la prescrizione del reato intervenuta prima della sentenza conclusiva del grado precedente. Diversamente opinando, si perverrebbe all'irragionevole conclusione che l'atto d'impugnazione, pur se largamente tardivo o non previsto, sarebbe sempre idoneo a impedire il giudicato formale, con riverberi devastanti sulla fase esecutiva eventualmente già in atto. Questa interpretazione sistematica non contrasta con i diritti garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quanto è onere della parte interessata attivare correttamente il rapporto processuale d'impugnazione e, se questo non avviene, il giudice del grado successivo deve limitarsi a dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione e non può giudicare sul merito del processo, il cui esito rimane definito dalla pronuncia invalidamente impugnata. Di fronte al comportamento, contrario alle regole processuali, della stessa parte interessata, non v'è alcuna violazione delle garanzie di equità, razionalità e ragionevole durata del processo, né del diritto di presunzione d'innocenza della persona fino a pronuncia definitiva di colpevolezza, né della garanzia di prevedibilità di tutte le conseguenze negative - anche sotto il profilo della tutela processuale - della condotta realizzata.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico - Presidente

Dott. GIANESINI Maurizio - Consigliere

Dott. TRONCI Andrea - Consigliere

Dott. COSTANZO Angelo - rel. Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 05/12/2016 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo per l'inammissibilita' del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 5/12/2016 la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto ha dichiarato inammissibile, perche' non corredato dai motivi e comunque tardivo, l&#x…

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