Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1048 del 15 maggio 1992

ECLI:IT:CASS:1992:1048PEN

Massima

Massima ufficiale
E` manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale dell`art. 147 cod. pen., sollevata in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., sotto il profilo che vi sarebbe una diversita` di trattamento tra chi si trova nelle condizioni intermedie tra l`infermita` fisica e la infermita` psichica e chi in dette figure non puo` essere catalogato. La lamentata disparita` di trattamento, infatti, non sussiste in quanto il legislatore, con le disposizioni degli artt. 147, comma primo, n. 2, e 148 ha disciplinato tutti i casi nei quali il grave stato di infermita` del condannato impedisce l`esecuzione della pena: in caso di grave infermita` fisica si applica il primo dei due articoli citati; in caso di infermita` psichica si applica il secondo. Per quei casi di grave depressione che non costituiscono infermita` psichica, poi, occorre distinguere: se incidono gravemente anche sulla infermita` fisica, si applichera` la norma di cui all`art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen.; se tale grave incidenza non hanno verranno equiparati a quelle forme di infermita` fisica, non gravi, che non giustificano il differimento della pena, con la conseguenza che neanche relativamente a tali casi e` configurabile alcuna diversita` di trattamento, o la violazione degli artt. 3, 27 o 32 Cost..

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