Cassazione penale Sez. I sentenza n. 580 del 28 luglio 1989

ECLI:IT:CASS:1989:580PEN

Massima

Massima ufficiale
Nel caso in cui il mezzo di impugnazione consentito sia il ricorso per cassazione ed il difensore che ha assistito l'imputato in dibattimento non sia iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione, qualora l'imputato abbia nominato nella dichiarazione di ricorso altro difensore, è a questo ultimo che deve essere notificato l'avviso di deposito della sentenza pronunciata in dibattimento, a norma dell'art. 151, comma terzo, cod. proc. pen., mentre non va notificato all'altro difensore nel dibattimento. In tal caso, invero, il diritto di difesa è sufficientemente garantito dalla nomina del difensore abilitato fatta con la dichiarazione di ricorso. (Fattispecie in cui il difensore dell'imputato nel giudizio di merito era un procuratore legale non abilitato alla presentazione dei motivi di ricorso e, pertanto, la nomina di altro difensore di fiducia doveva essere intesa come designazione di un difensore espressamente incaricato di presentare i motivi a sostegno del ricorso per cassazione).

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