Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4264 del 8 aprile 1988

ECLI:IT:CASS:1988:4264PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di condono edilizio, dalla prova della presentazione della istanza di sanatoria-oblazione e dell'effettuato versamento discende soltanto la sospensione del procedimento penale a norma dell'art. 38 della legge n. 47/85. Per la dichiarazione di estinzione dei reati contravvenzionali per oblazione il Giudice, invece, deve acquisire l'attestazione del Sindaco, preposto dalla legge all'istruttoria ed alla determinazione definitiva dell'importo dovuto, dalla quale risulti che il pagamento e` avvenuto per intero e che l'istanza non e` dolosamente infedele ai sensi dell'art. 40. il giudice stesso, inoltre, nell'esercizio della sua funzione propria giurisdizionale, deve accertare se il fatto-reato sia stato commesso entro il termine utile dell'1 ottobre 1983 e se l'istanza di sanatoria-oblazione sia stata altrettanto tempestivamente presentata (cioe` entro il 30 giugno 1987). Soltanto nella ricorrenza di tutte queste condizioni egli potra` dichiarare estinti i reati contravvenzionali di cui agli artt. 38-39. conforme: Sen 09/04/1987 4321 sez 3 Pen Sen 04/06/1987 7038 sez 3 Pen Sen 23/12/1987 13105 sez 3 Pen

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