Cassazione penale Sez. III sentenza n. 25958 del 25 maggio 2017

ECLI:IT:CASS:2017:25958PEN

Massima

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L'ordine di demolizione di un manufatto edilizio abusivo non è soggetto alla disciplina della prescrizione prevista per le sanzioni penali, in quanto costituisce una sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive, che grava sul soggetto in rapporto con il bene, indipendentemente dalla sua qualità di autore dell'abuso. Tale provvedimento, pertanto, non è sottoposto ai termini di prescrizione stabiliti dagli articoli 172 e 173 del codice penale, essendo finalizzato al mero ripristino della legalità violata attraverso la realizzazione di una costruzione in assenza dei necessari titoli autorizzativi. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidata nel riconoscere la natura amministrativa e non penale di tale ordine di demolizione, il quale produce i suoi effetti sul rapporto tra il soggetto e il bene oggetto dell'abuso, indipendentemente dall'individuazione dell'autore della violazione. Pertanto, l'ordine di demolizione di un manufatto edilizio abusivo non è soggetto alla disciplina della prescrizione prevista per le sanzioni penali, in quanto costituisce una misura amministrativa di ripristino della legalità, priva di finalità punitive, che grava sul soggetto in rapporto con il bene oggetto dell'abuso, a prescindere dalla sua qualità di autore della violazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo - Presidente

Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere

Dott. GENTILI Andrea - rel. Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la ordinanza del Tribunale di Palermo del 23 settembre 2015;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ((omissis));
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ((omissis)), il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23 settembre 2015, il …

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