Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1163 del 11 maggio 1993

ECLI:IT:CASS:1993:1163PEN

Massima

Massima ufficiale
Se e` vero che il giudice d`appello deve limitare il suo esame ai motivi di impugnazione, e` anche vero che egli non puo` non tener conto della nuova qualificazione giuridica dei fatti cosi` come contestati, e in relazione ad essa giudicare della maggiore o minore adeguatezza della misura cautelare o l`eventuale obbligo di adottare la piu` grave di tali misure. (Nella specie, la Corte d`Appello, sul rilievo che nei fatti andavano ravvisati gli estremi del reato di cui all`art. 630 cod. pen., originariamente contestato, ma derubricato in quello di cui all`art. 605 stesso codice dal Tribunale, aveva ripristinato correttamente la custodia cautelare in carcere).

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