Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 1993 del 2014

ECLI:IT:TARMI:2014:1993SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel respingere in parte e dichiarare in parte inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza di sospensione dei lavori e l'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive, afferma il principio per cui l'Amministrazione comunale, nel riscontrare l'effettuazione di attività edilizia non rispondente alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, può legittimamente adottare un provvedimento di sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, anche qualora i lavori risultino già spontaneamente sospesi dall'esecutore, al fine di impedire una futura ripresa dell'attività edilizia abusiva. Tale potere di sospensione può essere esercitato dall'Amministrazione a prescindere dall'effettiva pendenza di attività edilizia al momento dell'adozione del provvedimento, essendo sufficiente il mero riscontro della pregressa esecuzione di opere in assenza o in difformità dal titolo edilizio. Inoltre, la doglianza relativa al ritardo nell'esercizio del potere inibitorio della denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi dell'art. 23, comma 6, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell'art. 42, comma 9, della legge regionale n. 12 del 2005 è dichiarata inammissibile, in quanto avrebbe dovuto essere proposta avverso il provvedimento con cui l'Amministrazione ha diffidato i ricorrenti dall'eseguire le opere oggetto della DIA, e non contro l'ordinanza di sospensione lavori e di demolizione impugnate nel presente giudizio. Pertanto, il Tribunale Amministrativo Regionale, nel respingere la domanda di annullamento in parte e dichiararla in parte inammissibile, nonché nel respingere la domanda risarcitoria, afferma il principio per cui l'Amministrazione comunale può legittimamente adottare un provvedimento di sospensione dei lavori edilizi anche in assenza di attività edilizia in corso, al fine di impedire una futura ripresa dell'attività abusiva, e che la doglianza relativa al ritardo nell'esercizio del potere inibitorio della DIA deve essere proposta avverso il provvedimento di diffida dall'esecuzione delle opere e non contro l'ordinanza di sospensione e demolizione.

Sentenza completa

N. 02857/2013
REG.RIC.

N. 01993/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02857/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2857 del 2013, proposto da:
MARIA GRAZIA BONESCHI e ALESSANDRO BORELLO, rappresentati e difesi dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Viale Lombardia n. 5;

contro

COMUNE di MELEGNANO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, C.so di ((omissis)) n. 28;

per l'annullamento

- dell'ordinanza n. 186 del 27 settembre 2013 di demolizione di opere abusive, nonché dell'ordinanza n. 158 del 14 agosto 2013 di sospensione dei lav…

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