Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 1753 del 2021

ECLI:IT:TARNA:2021:1753SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso proposto da un centro diagnostico privato avverso il provvedimento del Commissario ad acta che aveva definito i tetti di spesa per gli erogatori privati per l'anno 2016-2017 e gli atti di "scarto" delle fatture presentate dal centro ricorrente per ottenere la remunerazione delle prestazioni erogate in eccesso rispetto alle soglie di budget, ha dichiarato l'improcedibilità del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse, a seguito della dichiarazione di carenza di interesse al ricorso da parte del centro diagnostico. Il principio di diritto affermato nella sentenza è che, in presenza di una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso da parte del ricorrente, il giudice amministrativo è tenuto a prendere atto di tale volontà e a dichiarare l'improcedibilità del giudizio, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) del Codice del processo amministrativo. Ciò in quanto il venir meno dell'interesse all'azione da parte del ricorrente determina il difetto di una delle condizioni dell'azione, rendendo il giudizio improcedibile. Tale principio si fonda sulla necessità di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, evitando che il giudice sia chiamato a pronunciarsi su questioni prive di utilità pratica per il ricorrente. Esso trova applicazione anche nel caso in cui il venir meno dell'interesse sia dovuto a circostanze sopravvenute rispetto all'instaurazione del giudizio, come nel caso di specie in cui il centro diagnostico ha dichiarato la carenza di interesse al ricorso. Inoltre, in considerazione del fatto che le parti intimate non si sono costituite in giudizio, il Tribunale ha ritenuto di compensare integralmente le spese del giudizio, in applicazione del principio di soccombenza virtuale.

Sentenza completa

Pubblicato il 16/03/2021

N. 01753/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00191/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 191 del 2017, proposto da
((omissis)) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania e ASL Napoli 3 Sud (non costituite in giudizio);

nei confronti

Cardioservice Sas (non costituita in giudizio);

per l'annullamento:

- della nota del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Campania, prot. n. 6206/C del 20.10.2016, avente per oggetto “Tetti di spesa per gli er…

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