Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza n. 2845 del 2024

ECLI:IT:TARCT:2024:2845SENT

Massima

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La normativa vigente in materia di tutela del paesaggio, contenuta nel d.lgs. 42/2004, prevede che l'autorizzazione paesaggistica non possa essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, delle opere, al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 167, commi 4 e 5, del medesimo decreto. Pertanto, ove le opere risultino diverse da quelle sanabili, le competenti autorità non possono che esprimersi nel senso della reiezione dell'istanza di sanatoria, non essendo ammesso il rilascio del nulla osta paesaggistico postumo in presenza di incrementi, anche modesti, di superficie o cubatura. Ciò vale anche per le aree sottoposte a vincoli relativi, in quanto l'art. 32, comma 27, lett. d) del d.l. 269/2003, convertito in l. 326/2003, stabilisce che le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora siano state realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi ambientali e paesistici. Pertanto, il parere negativo della Soprintendenza, in tali ipotesi, ha carattere vincolato e non richiede una motivazione particolarmente approfondita, essendo esclusa ogni valutazione tecnico-discrezionale in merito all'impatto paesaggistico dei manufatti realizzati abusivamente. Inoltre, in materia edilizia, il silenzio-assenso non si perfeziona con il mero decorso del tempo, ma richiede la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo edilizio, non essendo sufficiente il mero decorso del termine previsto dalla normativa. Infine, la disparità di trattamento, ove non fondata su una valutazione discrezionale dell'Amministrazione, non può legittimare il rilascio di un ulteriore permesso in contrasto con la normativa vigente, rendendo semmai doveroso l'intervento in autotutela dell'Amministrazione.

Sentenza completa

Pubblicato il 08/08/2024

N. 02845/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01562/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1562 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina, in persona dell’Assessore
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria
ex lege
in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'an…

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