Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 3774 del 2007

ECLI:IT:TARLAZ:2007:3774SENT

Massima

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Il giudice amministrativo, in caso di inerzia dell'amministrazione nel dare esecuzione a un decreto ingiuntivo divenuto definitivo, può ordinare l'adempimento del giudicato entro un termine perentorio e, in caso di perdurante inottemperanza, nominare un commissario ad acta con funzioni sostitutive per l'esecuzione del provvedimento, condannando l'amministrazione al pagamento delle spese processuali. Tale pronuncia si fonda sul principio di effettività della tutela giurisdizionale, in base al quale il giudice deve assicurare l'attuazione concreta del diritto riconosciuto in sentenza, superando gli ostacoli frapposti dall'inerzia della pubblica amministrazione. La nomina del commissario ad acta rappresenta uno strumento di garanzia volto a garantire l'esecuzione del giudicato, evitando che l'inerzia dell'amministrazione possa vanificare la decisione giurisdizionale. Pertanto, il giudice amministrativo, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, può adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare l'adempimento del giudicato, anche attraverso l'esercizio di poteri sostitutivi, al fine di rendere effettiva la tutela accordata al ricorrente. Tale principio si applica ogni qualvolta l'amministrazione non dia spontaneamente esecuzione a un provvedimento giurisdizionale definitivo, a prescindere dalla natura del credito vantato dal privato e dalla tipologia di provvedimento da eseguire.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione Terza
composto dai ((omissis)), relatore
((omissis))
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 11888/2006 R.G., proposto dalla Soc. Italiana Gestione Crediti s.p.a, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall' Avv.to Po. Pi. ed elettivamente domiciliato in Ro., via Pr. n. (...);
contro
Azienda USL RM/(...) in persona del rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. 541/05, emesso dal Tribunale di Velletri;
Visti gli atti tutti della causa;
((omissis)) di Consiglio del 7-2-2007, relatore il ((omissis)), uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, la società ricorrente, cessionaria del credito in epigrafe, chiede l'ottemperanza …

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