Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9994 del 17 ottobre 1992

ECLI:IT:CASS:1992:9994PEN

Massima

Massima ufficiale
L'avviso al titolare delle acque reflue circa la data ed il luogo delle analisi non richiede particolari formalità essendo solo necessario che esso sia idoneo al raggiungimento dello scopo, sicché è valido l'avviso dato ad un dipendente del titolare dello scarico che abbia presenziato alle operazioni di prelievo dei campioni. L'intervallo di tempo sufficiente tra l'avviso e l'inizio delle operazioni di analisi va rapportato alla velocità di deterioramento dei campioni da analizzare; la scelta del metodo di campionamento - se istantaneo o su campione medio - è condizionata dalla natura ed origine dell'inquinamento ed è rimessa alla discrezionalità della P.A.. La sanzione di cui all'art. 21 legge 10 maggio 1976, n. 319 è applicabile anche ad un solo scarico di liquame, giacché anche da uno scarico di carattere episodico può derivare degrado per le acque.

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