ECLI:IT:CASS:2002:13157PEN
Con la sentenza sopra menzionata veniva confermata quella di primo grado, con cui B. M. e B. S. erano stati condannati il primo per diffamazione a mezzo stampa di S. S. -cui attribuiva falsamente la qualità di persona accusata dall'autorità giudiziaria di aver percepito "tangenti" da parte dell'impresa SAIT- e il secondo per omesso esercizio del necessario controllo in qualità di direttore responsabile del giornale.
Il primo ricorre deducendo la violazione ed errata applicazione dell'art. 59 c.p. con riferimento alla scriminante dell'esercizio putativo del diritto di cronaca,l'inconfigurabilità del reato di diffamazione e il vizio di motivazione: la congerie di personaggi ed episodi, dati e circostanze fattuali erano tali da causare una involontaria percezione difettosa della realtà e, quindi, un incolpevole errore, su cui v'è mancanza di motivazione.
Il secondo ricorre prospettando tre motivi di nullità: 1) manifesta illogicità della m…
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