Tribunale Amministrativo Regionale Liguria - Genova sentenza breve n. 602 del 2017

ECLI:IT:TARLIG:2017:602SENB

Massima

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Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza nei confronti di un richiedente protezione internazionale riveste carattere sanzionatorio e pertanto postula una valutazione in concreto della singola fattispecie e della particolare situazione della persona interessata, da effettuarsi a seguito di un pieno ed effettivo contraddittorio procedimentale, nel rispetto del principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità delle condotte accertate. In assenza di esplicitate, particolari esigenze di celerità, la revoca delle misure di accoglienza è illegittima per omissione della preventiva comunicazione di avvio del procedimento, in violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990. Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza nei confronti di un richiedente protezione internazionale riveste carattere sanzionatorio e pertanto postula una valutazione in concreto della singola fattispecie e della particolare situazione della persona interessata, da effettuarsi a seguito di un pieno ed effettivo contraddittorio procedimentale, nel rispetto del principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità delle condotte accertate. In assenza di esplicitate, particolari esigenze di celerità, la revoca delle misure di accoglienza è illegittima per omissione della preventiva comunicazione di avvio del procedimento, in violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990. Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza nei confronti di un richiedente protezione internazionale, essendo di natura sanzionatoria, richiede una valutazione in concreto della singola situazione, tenendo conto della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dei comportamenti accertati, e deve essere preceduto da un pieno contraddittorio procedimentale, salvo particolari esigenze di celerità. In assenza di tali presupposti, la revoca è illegittima per omessa comunicazione di avvio del procedimento, in violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990.

Sentenza completa

Pubblicato il 10/07/2017

N. 00602/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00415/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 415 del 2017, proposto da:
((omissis)), rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, ((omissis)), 1/13;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Savona, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato presso cui è domiciliato in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
U.T.G. - Prefettura di Savona non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia

del provvedimento …

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