Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1162 del 4 luglio 1984

ECLI:IT:CASS:1984:1162PEN

Massima

Massima ufficiale
Il mandato di cattura emesso dal giudice del dibattimento a seguito e nel contesto di una sentenza di condanna ben può essere riferito agli stessi fatti per i quali in sentenza è stata concessa la libertà provvisoria. Infatti, non è la differenza tra tali fatti che legittima il provvedimento, ma unicamente, ai sensi dell'art. 277 secondo comma cod. proc. pen., la contestualità di una condanna per delitto per cui sia obbligatorio il mandato stesso. (Fattispecie in cui il tribunale con la sentenza di condanna revocava il beneficio della libertà provvisoria ed ordinava la cattura dell'imputato riconosciuto colpevole di spaccio di stupefacenti).

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