Cassazione penale Sez. II sentenza n. 35836 del 19 settembre 2012

ECLI:IT:CASS:2012:35836PEN

Massima

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Il giudice di merito che applica la pena su richiesta delle parti, escludendo la sussistenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità previste dalla citata norma. In assenza di tale evidenza, il ricorso per cassazione è inammissibile, in quanto il giudice ha adeguatamente motivato l'esclusione di tali cause di proscioglimento, dando conto delle risultanze istruttorie che comprovano la responsabilità dell'imputato. Inoltre, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., non è richiesta una specifica motivazione sulla determinazione della pena, essendo sufficiente una motivazione sintetica che dia conto dell'avvenuta valutazione degli elementi acquisiti in atti da parte del giudice, vincolato ai termini dell'accordo raggiunto tra le parti. Il ricorso per cassazione che trascuri di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DAVIGO Piercamillo - Presidente

Dott. GENTILE Domeni - rel. Consigliere

Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere

Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere

Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 643/2011 GIP TRIBUNALE di CASSINO, del 29/09/2011;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

lette/sentite le conclusioni del PG.

CONSIDERATO IN FATTO

(OMISSIS).

ricorre avverso la sentenza, in data 29.09.2011, del Gip presso il Tribunale di Cassino, con la quale, gli e' stata applicata la pena concordata tra le parti, ex articolo 444 cod. proc. pen., per …

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