Cassazione penale Sez. I sentenza n. 83 del 18 maggio 1988

ECLI:IT:CASS:1988:83PEN

Massima

Massima ufficiale
Per poter disporre, in un procedimento di prevenzione, la confisca in danno di un soggetto estraneo al procedimento principale ex art. 2 ter legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia), e` necessaria la sussistenza della prova sia in ordine alla appartenenza del bene oggetto della misura al soggetto colpito dalla misura personale, sia in ordine alla riconducibilita` del bene stesso all'attivita` illecita di quest`ultimo. Tale valutazione di giudiziale certezza deve sorreggere anche il provvedimento sostanzialmente dichiarativo di illegittima provenienza, che legittima la confisca dei beni nei confronti del soggetto cui e` stata applicata la misura personale di prevenzione. Una valutazione di ragionevole probabilita` puo`, invero, legittimare il sequestro previsto dal secondo comma dell'art. 2 ter della legge n. 575, che costituisce un provvedimento cautelare e che, appunto percio`, puo` essere emesso sulla base di sufficienti indizi, ma non puo` legittimare la confisca, che e` provvedimento definitivo e che appunto per questo motivo e per la sua natura ablatoria puo` essere emesso solo sulla base di prove.

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.